Art. 810 
 
               Sospensione da infliggere tardivamente 
 
1. Se, per qualsiasi motivo,  manca  la  possibilita'  di  infliggere
tempestivamente la sospensione  e  con  la  medesima  decorrenza  del
provvedimento dal  quale  essa  deriva,  il  ministro  competente  ha
facolta' di decidere caso per caso se e per quale durata disporre  la
sospensione. 
2. Questa non puo' essere mai superiore a  quella  del  provvedimento
suddetto.