Art. 811 
 
                      Effetti della sospensione 
 
1. La sospensione importa gli stessi effetti della perdita,  limitati
tuttavia al periodo di tempo, certo e determinato, per il quale  essa
e' inflitta. 
2. I brevetti e le insegne ritirati sono  peraltro  trattenuti  dalle
autorita'  periferiche  per  essere  restituiti  al   termine   della
sospensione. 
3. Anche nel caso della sospensione e' ammessa la riversibilita'  dei
benefici economici annessi alle medaglie al valor militare, a  favore
delle persone e con le  modalita'  indicate  nell'articolo  1927  del
codice.