Art. 811 Effetti della sospensione 1. La sospensione importa gli stessi effetti della perdita, limitati tuttavia al periodo di tempo, certo e determinato, per il quale essa e' inflitta. 2. I brevetti e le insegne ritirati sono peraltro trattenuti dalle autorita' periferiche per essere restituiti al termine della sospensione. 3. Anche nel caso della sospensione e' ammessa la riversibilita' dei benefici economici annessi alle medaglie al valor militare, a favore delle persone e con le modalita' indicate nell'articolo 1927 del codice.