Art. 814 
 
Ripristino a seguito di  riabilitazione  delle  decorazioni  e  delle
              distinzioni onorifiche di guerra perdute 
 
1. Coloro che, in seguito a condanna sono incorsi nella perdita delle
medaglie  e  della  croce  al  valor  militare  e  delle  distinzioni
onorifiche di guerra, e  che  ottengono  la  riabilitazione,  possono
chiedere al ministero competente il ripristino, a ogni effetto, della
concessione delle decorazioni e distinzioni perdute. 
2.  Alla  domanda  deve  essere  allegata  copia  della  sentenza  di
riabilitazione, passata in giudicato. 
3. Il ripristino della concessione ha luogo con  le  stesse  forme  e
modalita' previste per le concessioni normali,  senza  il  preventivo
parere  della  Commissione  consultiva,  e  decorre  dalla  data   di
passaggio in giudicato della sentenza di riabilitazione.