Art. 815 
 
        Ripristino nei casi di riacquisto della cittadinanza 
 
1. Coloro ai quali, per  effetto  della  perdita  della  cittadinanza
italiana, e' stata inflitta la perdita delle medaglie o  della  croce
al valor militare o delle distinzioni  onorifiche  di  guerra  e  che
riacquistano la cittadinanza medesima, possono chiedere al  ministero
competente il ripristino, a ogni  effetto,  della  concessione  delle
decorazioni e distinzioni perdute. 
2. Alla domanda deve essere allegato  un  certificato  dell'ufficiale
dello stato  civile  del  comune  d'origine,  dal  quale  risulta  il
riacquisto della cittadinanza italiana, con l'indicazione della  data
da cui esso ha effetto. 
3. Il  ripristino  della  concessione  ha  luogo  nel  modo  indicato
nell'articolo 814, comma 3 e decorre, a tutti gli effetti, dal giorno
del riacquisto della cittadinanza.