Art. 817 
 
             Ripristino in conseguenza di atti di valore 
 
1. Colui che e' incorso nella perdita delle medaglie e della croce al
valor militare  e  delle  distinzioni  onorifiche  di  guerra,  e  ha
successivamente compiuto atti di valore o cospicui o,  se  non  tali,
reiterati, puo' chiedere al ministero competente il ripristino  della
concessione delle decorazioni e distinzioni perdute. 
2. Alla domanda devono essere allegati documenti idonei a  comprovare
gli atti di valore compiuti. 
3. Sulla efficacia degli atti di  valore,  che  si  adducono  per  il
riacquisto delle decorazioni e delle distinzioni perdute,  decide  il
ministro competente, sentito il parere della commissione  consultiva,
alla quale sono comunicati tutti gli elementi necessari per esprimere
un giudizio. 
4. Il ripristino delle medaglie o della croce  al  valor  militare  o
delle distinzioni onorifiche di guerra ha luogo con le  stesse  forme
previste per le concessioni normali e decorre dalla data dell'atto di
valore cospicuo compiuto o dalla data del piu' recente degli atti  di
valore reiterati.