Art. 817 Ripristino in conseguenza di atti di valore 1. Colui che e' incorso nella perdita delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, e ha successivamente compiuto atti di valore o cospicui o, se non tali, reiterati, puo' chiedere al ministero competente il ripristino della concessione delle decorazioni e distinzioni perdute. 2. Alla domanda devono essere allegati documenti idonei a comprovare gli atti di valore compiuti. 3. Sulla efficacia degli atti di valore, che si adducono per il riacquisto delle decorazioni e delle distinzioni perdute, decide il ministro competente, sentito il parere della commissione consultiva, alla quale sono comunicati tutti gli elementi necessari per esprimere un giudizio. 4. Il ripristino delle medaglie o della croce al valor militare o delle distinzioni onorifiche di guerra ha luogo con le stesse forme previste per le concessioni normali e decorre dalla data dell'atto di valore cospicuo compiuto o dalla data del piu' recente degli atti di valore reiterati.