Art. 818 
 
                 Atti di valore cospicui o reiterati 
 
1. Agli effetti del ripristino delle  concessioni  delle  medaglie  e
della croce al valor  militare  e  delle  distinzioni  onorifiche  di
guerra si intende atto  «cospicuo»  di  valore  quello  che  comporta
almeno la concessione della medaglia d'argento. 
2. Gli atti di valore molteplici per essere produttivi  del  suddetto
effetto devono essere: 
a) non meno  di  due  e  comportare  entrambi  la  concessione  della
medaglia di bronzo; 
b) non meno di tre, se non comportano la concessione  della  medaglia
di bronzo.