Art. 818 Atti di valore cospicui o reiterati 1. Agli effetti del ripristino delle concessioni delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra si intende atto «cospicuo» di valore quello che comporta almeno la concessione della medaglia d'argento. 2. Gli atti di valore molteplici per essere produttivi del suddetto effetto devono essere: a) non meno di due e comportare entrambi la concessione della medaglia di bronzo; b) non meno di tre, se non comportano la concessione della medaglia di bronzo.