Art. 819 Effetti del ripristino 1. Il ripristino delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra perdute comporta il nuovo conferimento delle relative insegne e brevetti, che sono peraltro consegnati in forma non solenne, salvo solo il caso di ripristino determinato dal compimento di atti di valore. 2. Il ripristino comporta pure la riattivazione del pagamento al decorato del beneficio economico annesso alle medaglie al valor militare, dalla data in cui il ripristino ha effetto, verso contemporanea cessazione del pagamento ai congiunti cui il beneficio economico fosse stato concesso per riversibilita', e salva la detrazione di quanto fosse stato concesso per riversibilita', e anche di tutto quanto fosse stato pagato ai congiunti medesimi dalla data di decorrenza del ripristino.