Art. 819 
 
                       Effetti del ripristino 
 
1. Il ripristino delle medaglie e della croce  al  valor  militare  e
delle distinzioni onorifiche di  guerra  perdute  comporta  il  nuovo
conferimento delle relative insegne e  brevetti,  che  sono  peraltro
consegnati in forma non solenne, salvo solo  il  caso  di  ripristino
determinato dal compimento di atti di valore. 
2. Il ripristino comporta pure  la  riattivazione  del  pagamento  al
decorato del beneficio  economico  annesso  alle  medaglie  al  valor
militare,  dalla  data  in  cui  il  ripristino  ha  effetto,   verso
contemporanea cessazione del pagamento ai congiunti cui il  beneficio
economico  fosse  stato  concesso  per  riversibilita',  e  salva  la
detrazione di quanto fosse stato concesso per riversibilita', e anche
di tutto quanto fosse stato pagato ai congiunti medesimi  dalla  data
di decorrenza del ripristino.