Art. 820 Titoli eventuali ad altre decorazioni e distinzioni 1. I titoli ad altre decorazioni e distinzioni, eventualmente sorti dopo la data della perdita, possono essere fatti valere, nei modi prescritti, da parte di coloro ai quali e' concesso il ripristino delle medaglie o della croce al valor militare o delle distinzioni onorifiche di guerra, se consta che e' mancata la possibilita' di far valere i titoli stessi a causa dei medesimi eventi per i quali la perdita era stata inflitta. 2. Le relative concessioni non possono avere decorrenza anteriore alla data del ripristino.