Art. 820 
 
         Titoli eventuali ad altre decorazioni e distinzioni 
 
1. I titoli ad altre decorazioni e distinzioni,  eventualmente  sorti
dopo la data della perdita, possono essere  fatti  valere,  nei  modi
prescritti, da parte di coloro ai quali  e'  concesso  il  ripristino
delle medaglie o della croce al valor militare  o  delle  distinzioni
onorifiche di guerra, se consta che e' mancata la possibilita' di far
valere i titoli stessi a causa dei medesimi eventi  per  i  quali  la
perdita era stata inflitta. 
2. Le relative concessioni non  possono  avere  decorrenza  anteriore
alla data del ripristino.