Art. 821 
 
           Cessazione della incapacita' per riabilitazione 
 
1. La incapacita' a conseguire  le  medaglie  e  la  croce  al  valor
militare e  le  distinzioni  onorifiche  di  guerra  derivante  dalle
condanne  previste  dall'articolo  1425,   comma   2,   del   codice,
pronunciate a carico di individui mai insigniti di  alcuna  di  dette
decorazioni o distinzioni, cessa per effetto della riabilitazione. 
2. Le relative concessioni non  possono  avere,  per  i  riabilitati,
decorrenza anteriore alla data di passaggio in cosa  giudicata  della
sentenza di riabilitazione.