Art. 823 Effetti della cessazione della incapacita' in conseguenza di atti di valore 1. Il compimento di un atto di valore militare, riconosciuto cospicuo nel senso specificato dall'articolo 818, eliminando la incapacita', toglie, dalla data in cui esso e' compiuto, l'ostacolo alla concessione della decorazione al valor militare che l'atto stesso comporta e delle altre decorazioni al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra per le quali eventualmente esista titolo. 2. Dagli atti di valore reiterati deriva la cessazione della incapacita' solo dalla data del piu' recente di essi ritenuto a tali fini efficace a norma delle disposizioni dell'articolo 818; anche in questo caso, ma solo da tale data, cessa l'ostacolo alla concessione delle decorazioni al valor militare che gli atti stessi comportino e delle altre decorazioni al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra per le quali eventualmente esista titolo.