Art. 823 
 
Effetti della cessazione della incapacita' in conseguenza di atti  di
                               valore 
 
1. Il compimento di un atto di valore militare, riconosciuto cospicuo
nel senso specificato dall'articolo 818, eliminando  la  incapacita',
toglie,  dalla  data  in  cui  esso  e'  compiuto,  l'ostacolo   alla
concessione della decorazione al valor  militare  che  l'atto  stesso
comporta  e  delle  altre  decorazioni  al  valor  militare  e  delle
distinzioni onorifiche di guerra per le  quali  eventualmente  esista
titolo. 
2.  Dagli  atti  di  valore  reiterati  deriva  la  cessazione  della
incapacita' solo dalla data del piu' recente di essi ritenuto a  tali
fini efficace a norma delle disposizioni dell'articolo 818; anche  in
questo caso, ma solo da tale data, cessa l'ostacolo alla  concessione
delle decorazioni al valor militare che gli atti stessi comportino  e
delle  altre  decorazioni  al  valor  militare  e  delle  distinzioni
onorifiche di guerra per le quali eventualmente esista titolo.