Art. 824 
 
Cessazione della  incapacita'  nei  riguardi  di  gia'  insigniti  di
                      decorazioni e distinzioni 
 
1. Quando gli eventi previsti dagli articoli 821 e 822 si  verificano
nei riguardi di coloro che, gia' insigniti di medaglie o di croce  al
valor militare o di distinzioni onorifiche di guerra, sono incorsi di
diritto nella perdita di esse e nella  conseguente  incapacita',  gli
stessi possono chiedere, oltre  al  ripristino  delle  decorazioni  e
distinzioni perdute, l'esame dei titoli e delle altre  decorazioni  e
distinzioni  eventualmente  acquisiti  durante   il   periodo   della
incapacita'. 
2. Le relative concessioni non  possono  avere,  per  i  riabilitati,
decorrenza anteriore alla data di passaggio in cosa  giudicata  della
sentenza di riabilitazione, mentre decorrono  dalla  data  in  cui  i
titoli sono stati acquisiti per coloro nei  confronti  dei  quali  e'
intervenuta dichiarazione di cessazione della incapacita' di cui agli
articoli 822 e 823.