Art. 249. 
 
  Ogni gabbia destinata al trasporto del personale deve essere munita
di un apparecchio paracadute. 
  Il paracadute deve essere provato a gabbia ferma ogni settimana  da
un sorvegliante. 
  La efficienza del paracadute deve essere  controllata  almeno  ogni
mese da un meccanico, ed i risultati  di  tali  prove  devono  essere
riportati in registro. 
  Una volta l'anno le molle devono essere smontate e verificate. 
  Per i pozzi in escavazione non si applica la disposizione contenuta
nel primo comma del presente articolo.