Art. 249. Ogni gabbia destinata al trasporto del personale deve essere munita di un apparecchio paracadute. Il paracadute deve essere provato a gabbia ferma ogni settimana da un sorvegliante. La efficienza del paracadute deve essere controllata almeno ogni mese da un meccanico, ed i risultati di tali prove devono essere riportati in registro. Una volta l'anno le molle devono essere smontate e verificate. Per i pozzi in escavazione non si applica la disposizione contenuta nel primo comma del presente articolo.