Art. 579. Utilizzazione in altri compiti o funzioni 1. Gli impiegati appartenenti al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, se riconosciuti permanentemente non idonei agli specifici compiti del ruolo di appartenenza, possono essere trasferiti, a domanda, con decreto del provveditore agli studi, su parere favorevole del consiglio di amministrazione provinciale, sempre che vi sia disponibilita' di posti, in altro profilo professionale della medesima qualifica funzionale per i cui compiti sia loro riconosciuta la necessaria idoneita'. 2. L'inidoneita' permanente ai compiti del ruolo di appartenenza deve essere accertata in conformita' a quanto previsto dagli articoli 71 e 130 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il collegio medico accerta anche l'idoneita' a nuovi compiti. 3. Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianita' di carriera acquisita e sono collocati in ruolo nel posto loro spettante secondo tale anzianita'.
Nota all'art. 579: - Il testo degli articoli 71 e 130 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e' il seguente: "Art. 71. (Dispensa dal servizio per infermita'). - Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermita' dall'art. 68 o dall'art. 70, l'impiegato che risulti non idoneo per infermita' a riprendere servizio e' dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica. Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui agli articoli 129 e 130". "Art. 130. (Accertamento sanitario per la dispensa). - Quando la dispensa debba avvenire per motivi di salute si procede all'accertamento delle condizioni di salute dell'impiegato mediante visita medica collegiale. L'impiegato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia".