Art. 580. 
                             Dimissioni 
  1. Per  il  personale  amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario  le
dimissioni  dall'impiego  decorrono  normalmente  dal  1›   settembre
successivo alla data in cui sono state presentate. 
  2.  Il  personale  predetto,  che  abbia  presentato   le   proprie
dimissioni  dall'impiego,  non  puo'  revocarle  dopo  il  31   marzo
successivo. 
  3. Le dimissioni presentate dopo tale data,  ma  prima  dell'inizio
dell'anno scolastico  successivo,  hanno  effetto  dal  1›  settembre
dell'anno che segue il suddetto anno scolastico. 
  4. Il personale e' tenuto a prestare servizio fino a quando non gli
venga comunicata l'accettazione delle dimissioni. 
  5.  L'accettazione  delle  dimissioni  puo'  essere   rifiutata   o
ritardata quando sia in corso procedimento disciplinare.