(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 702 bis)
                            Art. 702-bis. 
        (( (Forma della domanda. Costituzione delle parti).)) 
 
  ((Nelle  cause  in  cui  il  tribunale  giudica   in   composizione
monocratica, la domanda puo' essere proposta con ricorso al tribunale
competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125,  deve
contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e  6)  e
l'avvertimentodi cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163. 
 
  A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere  forma  il
fascicolo d'ufficio e lo presenta senza  ritardo  al  presidente  del
tribunale,  il  quale  designa  il  magistrato  cui  e'  affidata  la
trattazione del procedimento. 
 
  Il giudice designato fissa con decreto  l'udienza  di  comparizione
delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto,
che deve avvenire non  oltre  dieci  giorni  prima  dell'udienza;  il
ricorso, unitamente  al  decreto  di  fissazione  dell'udienza,  deve
essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della  data
fissata per la sua costituzione. 
 
  Il convenuto deve  costituirsi  mediante  deposito  in  cancelleria
della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e
prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento  della
domanda, indicare i mezzi di prova  di  cui  intende  avvalersi  e  i
documenti  che  offre  in   comunicazione,   nonche'   formulare   le
conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le  eventuali  domande
riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che  non  sono
rilevabili d'ufficio. 
 
  Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a  pena
di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa  di  costituzione  e
chiedere  al  giudice  designato  lo  spostamento  dell'udienza.   Il
giudice,  con  decreto  comunicato   dal   cancelliere   alle   parti
costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando
un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del
terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.))