(Codice della navigazione-art. 1017)
                             Art. 1017. 
                             (Rischio). 
 
  L'assicuratore risponde delle somme dovute dall'esercente per danni
arrecati dall'aeromobile in volo per urto contro altro aeromobile  in
volo o contro nave  in  movimento,  anche  se,  non  essendovi  stata
collisione materiale, il danno e' cagionato da spostamento  d'aria  o
altra causa analoga. Sono pero'  esclusi  dal  risarcimento  i  danni
dipendenti da una delle cause previste nell'articolo 977. 
 
  Sono  altresi'  a  carico  dell'assicuratore  le  spese  incontrate
dall'esercente  per  resistere,  con  il  consenso  dell'assicuratore
stesso, alle pretese del terzo.