Art. 1017.
(Rischio).
L'assicuratore risponde delle somme dovute dall'esercente per danni
arrecati dall'aeromobile in volo per urto contro altro aeromobile in
volo o contro nave in movimento, anche se, non essendovi stata
collisione materiale, il danno e' cagionato da spostamento d'aria o
altra causa analoga. Sono pero' esclusi dal risarcimento i danni
dipendenti da una delle cause previste nell'articolo 977.
Sono altresi' a carico dell'assicuratore le spese incontrate
dall'esercente per resistere, con il consenso dell'assicuratore
stesso, alle pretese del terzo.