(CODICE CIVILE-art. 979)
                              Art. 979. 
 
                              (Durata). 
 
  La   durata   dell'usufrutto   non   puo'    eccedere    la    vita
dell'usufruttuario. 
 
  L'usufrutto costituito a favore di una persona giuridica  non  puo'
durare piu' di trent'anni.