Art. 980.
(Cessione dell'usufrutto).
L'usufruttuario puo' cedere il proprio diritto per un certo tempo o
per tutta la sua durata, se cio' non e' vietato dal titolo
costitutivo.
La cessione dev'essere notificata al proprietario; finche' non sia
stata notificata, l'usufruttuario e' solidalmente obbligato con il
cessionario verso il proprietario.