(CODICE CIVILE-art. 980)
                              Art. 980. 
 
                     (Cessione dell'usufrutto). 
 
  L'usufruttuario puo' cedere il proprio diritto per un certo tempo o
per  tutta  la  sua  durata,  se  cio'  non  e'  vietato  dal  titolo
costitutivo. 
 
  La cessione dev'essere notificata al proprietario; finche' non  sia
stata notificata, l'usufruttuario e' solidalmente  obbligato  con  il
cessionario verso il proprietario.