Art. 829 Uso dei nastrini in luogo delle medaglie o delle croci 1. E' autorizzato l'uso dei nastrini da portarsi sul petto in luogo delle medaglie; a tale riguardo si osservano le disposizioni emanate sull'uso delle uniformi e dei distintivi. 2. Sul nastrino da portare in luogo delle medaglie al valore di Forza armata e' applicata una stelletta a cinque punte rispettivamente d'oro o d'argento o di bronzo; per le medaglie d'oro al valore di Marina, Aeronautico e dell'Arma dei carabinieri la stelletta a cinque punte e' inquadrata in un piccolo fregio di fronde di alloro dello stesso metallo. 3. Sul nastrino da portare in luogo delle croci o delle medaglie al merito di Forza armata e' applicata una corona turrita, rispettivamente d'oro, d'argento e di bronzo.