Art. 829 
 
       Uso dei nastrini in luogo delle medaglie o delle croci 
 
1. E' autorizzato l'uso dei nastrini da portarsi sul petto  in  luogo
delle medaglie; a tale riguardo si osservano le disposizioni  emanate
sull'uso delle uniformi e dei distintivi. 
2. Sul nastrino da portare in luogo delle medaglie al valore di Forza
armata e' applicata una  stelletta  a  cinque  punte  rispettivamente
d'oro o d'argento o di bronzo; per le medaglie  d'oro  al  valore  di
Marina, Aeronautico e dell'Arma dei carabinieri la stelletta a cinque
punte e' inquadrata in un piccolo fregio di fronde  di  alloro  dello
stesso metallo. 
3. Sul nastrino da portare in luogo delle croci o delle  medaglie  al
merito  di  Forza   armata   e'   applicata   una   corona   turrita,
rispettivamente d'oro, d'argento e di bronzo.