Art. 831 
 
                       Proposte di concessione 
 
1. Le proposte di concessione delle ricompense sono  formulate  dalle
autorita' le quali, per le loro attribuzioni, sono a  cognizione  dei
fatti e precisamente: 
a) dalle autorita' militari centrali, se il  fatto  e'  di  rilevanza
nazionale; 
b) dai comandanti militari territoriali o di corpo d'armata o livello
gerarchico equiparato, o dai  comandanti  di  corpo  per  il  tramite
gerarchico, in caso di atti  e  attivita'  compiuti  da  militari  in
servizio nelle unita' alle proprie dipendenze o appartenenti a unita'
di altra Forza armata dislocate nei territori di  competenza,  ovvero
da civili; 
c) dai comandanti di corpo o dall'autorita' militare  in  grado  piu'
elevato  presente  al   fatto,   ovvero,   nel   caso   non   esista,
dall'autorita' consolare,  per  gli  atti  e  le  attivita'  compiute
all'estero. 
2. I documenti relativi, corredati dei dati necessari a comprovare il
fatto e  a  porre  in  evidenza  tutti  gli  aspetti,  devono  essere
trasmessi al Ministero della difesa entro tre mesi  a  partire  dalla
data dell'evento che ha dato luogo alla proposta. 
3. Non e' prescritto termine alcuno per le azioni compiute in mari  o
in cieli lontani e all'estero. 
4. A documentare le azioni compiute  da  aeronauti  non  in  servizio
militare, le quali possono venire ricompensate  con  la  medaglia  al
valore Aeronautico, e' obbligatoria la deliberazione della presidenza
dell'ente o associazione aeronautica designata.