Art. 831 Proposte di concessione 1. Le proposte di concessione delle ricompense sono formulate dalle autorita' le quali, per le loro attribuzioni, sono a cognizione dei fatti e precisamente: a) dalle autorita' militari centrali, se il fatto e' di rilevanza nazionale; b) dai comandanti militari territoriali o di corpo d'armata o livello gerarchico equiparato, o dai comandanti di corpo per il tramite gerarchico, in caso di atti e attivita' compiuti da militari in servizio nelle unita' alle proprie dipendenze o appartenenti a unita' di altra Forza armata dislocate nei territori di competenza, ovvero da civili; c) dai comandanti di corpo o dall'autorita' militare in grado piu' elevato presente al fatto, ovvero, nel caso non esista, dall'autorita' consolare, per gli atti e le attivita' compiute all'estero. 2. I documenti relativi, corredati dei dati necessari a comprovare il fatto e a porre in evidenza tutti gli aspetti, devono essere trasmessi al Ministero della difesa entro tre mesi a partire dalla data dell'evento che ha dato luogo alla proposta. 3. Non e' prescritto termine alcuno per le azioni compiute in mari o in cieli lontani e all'estero. 4. A documentare le azioni compiute da aeronauti non in servizio militare, le quali possono venire ricompensate con la medaglia al valore Aeronautico, e' obbligatoria la deliberazione della presidenza dell'ente o associazione aeronautica designata.