Art. 832 Consegna delle ricompense 1. Le ricompense al valore e al merito sono consegnate al titolare o a coloro cui sono attribuite in proprieta' ai sensi dell'articolo 1449 del codice, in forma solenne, nella ricorrenza di feste nazionali, della giornata delle Forze armate, o delle feste d'arma di ciascuna Forza armata, dai comandanti militari territoriali e di corpo d'armata o livello gerarchico equiparato o da altra autorita' designata dal Ministro della difesa. 2. Per la Marina militare nelle localita' che non sono sedi di comando in capo di dipartimento marittimo o di comando militare marittimo, le ricompense sono consegnate dai comandanti di porto.