Art. 832 
 
                      Consegna delle ricompense 
 
1. Le ricompense al valore e al merito sono consegnate al titolare  o
a coloro cui sono attribuite in  proprieta'  ai  sensi  dell'articolo
1449  del  codice,  in  forma  solenne,  nella  ricorrenza  di  feste
nazionali, della giornata delle Forze armate, o delle feste d'arma di
ciascuna Forza armata, dai  comandanti  militari  territoriali  e  di
corpo d'armata o livello gerarchico equiparato o da  altra  autorita'
designata dal Ministro della difesa. 
2. Per la Marina militare  nelle  localita'  che  non  sono  sedi  di
comando in capo di  dipartimento  marittimo  o  di  comando  militare
marittimo, le ricompense sono consegnate dai comandanti di porto.