Art. 833 
 
   Brevetti delle ricompense al valore e al merito di Forza armata 
 
1. All'atto del conferimento delle ricompense al valore e  al  merito
di Forza armata e' rilasciato dal Ministro della difesa  un  brevetto
indicante il nome del premiato, la motivazione, la data  e  il  luogo
del fatto che ha determinato il provvedimento.