Art. 581. 
                          Supplenze annuali 
 
  1.  Il  conferimento   delle   supplenze   annuali   al   personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario puo' essere  disposto  soltanto
per la copertura di posti effettivamente vacanti e disponibili, entro
la data del 31 dicembre, in attesa dell'espletamento delle  procedure
concorsuali, ai fini della loro copertura con personale di  ruolo,  e
sempre che la vacanza e disponibilita' permangano prevedibilmente per
l'intero  anno  scolastico  e  ai  posti  stessi  non  possa   essere
assegnato, a qualsiasi titolo, personale di ruolo. 
  2. Le supplenze annuali sono conferite dal provveditore agli  studi
sulla base di apposite graduatorie provinciali a carattere permanente
ed aggiornabili.  L'aggiornamento  e'  effettuato  ogni  triennio,  a
decorrere dall'anno  scolastico  1991-92,  in  relazione  alle  nuove
domande ed a seguito della valutazione di titoli  non  presentati  in
precedenza. 
  3. La mancata accettazione della nomina  comporta  il  depennamento
dalla relativa graduatoria per il periodo di validita' della  stessa,
salvo il diritto ad ottenere, a  domanda,  il  reinserimento  per  il
successivo anno scolastico. Per il personale  ausiliario  la  mancata
accettazione della nomina comporta  il  depennamento  dalla  relativa
graduatoria. 
  4. Il disposto di cui al  comma  3  non  si  applica  nei  casi  di
accettazione di nomina conferita  dal  provveditore  agli  studi  per
altra graduatoria. 
  5. Alla formazione delle graduatorie  di  cui  al  comma  1  ed  al
conferimento delle supplenze si provvede secondo le modalita'  e  nei
termini che sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con
apposita ordinanza da emanarsi sentiti i rappresentanti dei sindacati
che organizzano su scala nazionale categorie del personale  A.T.A.  e
che  siano  da  ritenersi  i  piu'  rappresentativi  delle  categorie
medesime. I titoli valutabili ed i relativi punteggi  sono  stabiliti
con decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione,  sentito  il
Consiglio  nazionale  della  pubblica   istruzione,   con   specifico
riferimento   al   titolo   di   studio   e,   ove   prescritto,   di
specializzazione e al servizio prestato, attinenti al tipo  di  posto
per il quale si chiede l'inclusione nella graduatoria provinciale. Il
decreto prevede una valutazione del servizio militare secondo criteri
uniformi a quelli stabiliti per le altre categorie di  personale  non
di ruolo di cui al presente testo unico.