Art. 586. Ricorsi 1. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ciascun interessato puo' presentare ricorso in opposizione al provveditore agli studi per motivi attinenti alla posizione in graduatoria dei singoli aspiranti alla supplenza annuale. 2. Le graduatorie definitive sono pubblicate all'albo dell' ufficio scolastico provinciale subito dopo l'esame dei ricorsi e non sono di per se' impugnabili. 3. Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento delle supplenze e' ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, ad una commissione composta dal provveditore agli studi o da un impiegato dell'ufficio, da lui delegato, con qualifica non inferiore alla VII, che la presiede, da un preside o direttore didattico, da un impiegato della sesta qualifica dell'ufficio scolastico provinciale e da quattro rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. Due dei rappresentanti del predetto personale debbono essere, ove possibile, supplenti. 4. Il preside o direttore didattico e l'impiegato della sesta qualifica sono nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina altresi' gli altri componenti della commissione fra il personale A.T.A. proposto dai rappresentanti provinciali dei sindacati che organizzano su scala nazionale categorie del personale A.T.A., che siano da ritenersi piu' rappresentativi delle categorie medesime. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un preside o direttore didattico, un impiegato della sesta qualifica dell'ufficio scolastico provinciale e due rappresentanti del personale A.T.A., per supplire eventuali assenze. La commissione rimane in carica un anno. 5. Con il ricorso di cui al precedente comma 3 i singoli interessati non possono proporre motivi attinenti alla legittimita' delle presupposte graduatorie, deducibili e non dedotti in sede di ricorso in opposizione avverso le graduatorie provvisorie. 6. Per la notifica del ricorso ai controinteressati si applica l' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, numero 1199. Il termine di cui al comma 2 del medesimo articolo 4 e' ridotto a dieci giorni. 7. La commissione decide, in via definitiva, entro trenta giorni dalla data della presentazione dei ricorsi. Scaduto infruttuosamente tale termine, i ricorsi si intendono respinti.
Nota all'art. 586: - Il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 1199/1971, e' il seguente: "Art. 4. (Istruttoria). - L'organo decidente, qualora non vi bbia gia' provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato. Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare all'organo cui e' diretto deduzioni e documenti. L'organo decidente puo' disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso".