Art. 588. Assenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo 1. Le assenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo sono disciplinate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, articoli 2, 3 e 4.
Nota all'art. 588: - Il testo degli articoli 2, 3 e 4 del D. Lg. C.P.S. n. 207/1947, e' il seguente: "Art. 2. Il personale non di ruolo, in servizio da un anno almeno, puo' ottenere dal capo dell'ufficio congedi che non eccedano il periodo di trenta giorni per ciascun anno, conservando l'intero trattamento normale". "Art. 3. Nei casi di assenza dal servizio per malattia, accertata dall'amministrazione, al personale non di ruolo e' mantenuto il rapporto di impiego per un periodo di tre mesi se abbia almeno un anno di servizio e per un periodo di sei mesi se abbia un'anzianita' di servizio superiore a cinque anni. Durante il periodo di assenza verra' corrisposto il trattamento economico normale per il primo mese e ridotto alla meta' per altri due mesi". "Art. 4. Per la nomina ad impiego non di ruolo e' necessario il possesso del titolo di studio previsto dal regolamento del personale dell'amministrazione nella quale avviene l'assunzione per il corrispondente impiego di ruolo".