(Codice della navigazione-art. 1020)
                             Art. 1020. 
                           (Prescrizione). 
 
  Alla  prescrizione  dei  diritti   derivanti   dal   contratto   di
assicurazione si applicano le disposizioni dell'articolo 547. 
 
  Alla prescrizione del diritto di risarcimento per danni subiti  dal
terzo sulla superficie si applica la disposizione dell'articolo 973.