(Codice della navigazione-art. 1021)
                             Art. 1021. 
                              (Rinvio). 
 
  Alle assicurazioni contro  i  rischi  della  navigazione  aerea  si
applicano, per  quanto  non  e'  disposto  dal  presente  titolo,  le
disposizioni del titolo delle assicurazioni  della  parte  prima,  ad
eccezione degli articoli 515 secondo comma, 527, 538.