(CODICE CIVILE-art. 1000)
                             Art. 1000. 
 
                     (Riscossione di capitali). 
 
  Per la riscossione di somme che rappresentano un  capitale  gravato
d'usufrutto, e' necessario il concorso del  titolare  del  credito  e
dell'usufruttuario. Il pagamento fatto a uno  solo  di  essi  non  e'
opponibile all'altro, salve in  ogni  caso  le  norme  relative  alla
cessione dei crediti. 
 
  Il capitale riscosso dev'essere investito in modo fruttifero  e  su
di esso si trasferisce l'usufrutto. Se le parti  non  sono  d'accordo
sul modo d'investimento, provvede l'autorita' giudiziaria.