(CODICE CIVILE-art. 981)
                              Art. 981. 
 
                (Contenuto del diritto di usufrutto). 
 
  L'usufruttuario  ha  diritto  di  godere  della   cosa,   ma   deve
rispettarne la destinazione economica. 
 
  Egli puo' trarre dalla cosa ogni utilita'  che  questa  puo'  dare,
fermi i limiti stabiliti in queste capo.