(CODICE CIVILE-art. 983)
                              Art. 983. 
 
                            (Accessioni). 
 
  L'usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa. 
 
  Se il proprietario dopo l'inizio dell'usufrutto,  con  il  consenso
dell'usufruttuario, ha fatto nel  fondo  costruzioni  o  piantagioni,
l'usufruttuario e' tenuto a corrispondere gli interessi  sulle  somme
impiegate. La norma si applica anche nel caso in cui le costruzioni o
piantagioni  sono  state  fatte  per  disposizione   della   pubblica
autorita'.