(CODICE CIVILE-art. 985)
                              Art. 985. 
 
                          (Miglioramenti). 
 
  L'usufruttuario ha diritto a un'indennita' per i miglioramenti  che
sussistono al momento della restituzione della cosa. 
 
  L'indennita' si deve corrispondere nella minor somma tra  l'importo
della spesa e l'aumento di valore conseguito dalla cosa  per  effetto
dei miglioramenti. 
 
  L'autorita' giudiziaria,  avuto  riguardo  alle  circostanze,  puo'
disporre  che  il  pagamento  dell'indennita'  prevista   dai   commi
precedenti sia fatto ratealmente, imponendo  in  questo  caso  idonea
garanzia.