Art. 985.
(Miglioramenti).
L'usufruttuario ha diritto a un'indennita' per i miglioramenti che
sussistono al momento della restituzione della cosa.
L'indennita' si deve corrispondere nella minor somma tra l'importo
della spesa e l'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto
dei miglioramenti.
L'autorita' giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, puo'
disporre che il pagamento dell'indennita' prevista dai commi
precedenti sia fatto ratealmente, imponendo in questo caso idonea
garanzia.