(CODICE CIVILE-art. 986)
                              Art. 986. 
 
                            (Addizioni). 
 
  L'usufruttuario  puo'  eseguire  addizioni  che  non  alterino   la
destinazione economica della cosa. 
 
  Egli ha diritto di toglierle alla fine dell'usufrutto, qualora cio'
possa farsi senza nocumento della cosa,  salvo  che  il  proprietario
preferisca ritenere le addizioni stesse. In questo caso  deve  essere
corrisposta all'usufruttuario un'indennita' pari alla minor somma tra
l'importo della spesa e il valore  delle  addizioni  al  tempo  della
riconsegna. 
 
  Se le addizioni non possono separarsi senza nocumento della cosa  e
costituiscono miglioramento di essa,  si  applicano  le  disposizioni
relative ai miglioramenti.