(CODICE CIVILE-art. 987)
                              Art. 987. 
 
                     (Miniere, cave e torbiere). 
 
  L'usufruttuario gode  delle  cave  e  torbiere  gia'  aperte  e  in
esercizio all'inizio dell'usufrutto. Non ha facolta' di aprirne altre
senza il consenso del proprietario. 
 
  Per le ricerche e le coltivazioni minerarie, di cui abbia  ottenuto
il permesso, l'usufruttuario deve indennizzare  il  proprietario  dei
danni che saranno accertati alla fine dell'usufrutto. 
 
  Se il permesso e' stato ottenuto dal proprietario o  da  un  terzo,
questi  devono  all'usufruttuario  un'indennita'  corrispondente   al
diminuito godimento del fondo durante l'usufrutto.