Art. 989. (Boschi, filari e alberi sparsi di alto fusto). Se nell'usufrutto sono compresi boschi o filari cedui ovvero boschi o filari di alto fusto destinati alla produzione di legna, l'usufruttuario puo' procedere ai tagli ordinari, curando il mantenimento dell'originaria consistenza dei boschi o dei filari e provvedendo, se occorre, alla loro ricostituzione. Circa il modo, l'estensione, l'ordine e l'epoca dei tagli, l'usufruttuario e' tenuto a uniformarsi, oltre che alle leggi e ai regolamenti forestali, alla pratica costante della regione. Le stesse regole si applicano agli alberi di alto fusto sparsi per la campagna, destinati ad essere tagliati.