(CODICE CIVILE-art. 989)
                              Art. 989. 
 
           (Boschi, filari e alberi sparsi di alto fusto). 
 
  Se nell'usufrutto sono compresi boschi o filari cedui ovvero boschi
o  filari  di  alto  fusto  destinati  alla  produzione   di   legna,
l'usufruttuario  puo'  procedere  ai  tagli  ordinari,   curando   il
mantenimento dell'originaria consistenza dei boschi o  dei  filari  e
provvedendo, se occorre, alla loro ricostituzione. 
 
  Circa  il  modo,  l'estensione,  l'ordine  e  l'epoca  dei   tagli,
l'usufruttuario e' tenuto a uniformarsi, oltre che alle  leggi  e  ai
regolamenti forestali, alla pratica costante della regione. 
 
  Le stesse regole si applicano agli alberi di alto fusto sparsi  per
la campagna, destinati ad essere tagliati.