(CODICE CIVILE-art. 990)
                              Art. 990. 
 
         (Alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti). 
 
  Gli alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti  per  accidente
spettano al  proprietario.  L'usufruttuario  puo'  servirsi  di  essi
soltanto per le riparazioni che sono a suo carico.