(CODICE CIVILE-art. 992)
                              Art. 992. 
 
             (Pali per vigne e per altre coltivazioni). 
 
  L'usufruttuario puo' prendere nei boschi i pali occorrenti  per  le
vigne e per le altre  coltivazioni  che  ne  abbisognano,  osservando
sempre la pratica costante della regione.