(CODICE CIVILE-art. 994)
                              Art. 994. 
 
               (Perimento delle mandre o dei greggi). 
 
  Se  l'usufrutto  e'  stabilito  sopra  una  mandra  o  un   gregge,
l'usufruttuario e' tenuto a surrogare gli animali periti,  fino  alla
concorrente quantita' dei nati, dopo che la mandra  o  il  gregge  ha
cominciato ad essere mancante del numero primitivo. 
 
  Se la  mandra  o  il  gregge  perisce  interamente  per  causa  non
imputabile  all'usufruttuario,  questi  non  e'  obbligato  verso  il
proprietario che a rendere conto delle pelli o del loro valore.