(CODICE CIVILE-art. 995)
                              Art. 995. 
 
                         (Cose consumabili). 
 
  Se  l'usufrutto  comprende  cose  consumabili,  l'usufruttuario  ha
diritto di servirsene e ha l'obbligo di pagarne il valore al  termine
dell'usufrutto secondo la stima convenuta. 
 
  Mancando la stima, e' in facolta' dell'usufruttuario di  pagare  le
cose secondo il valore che hanno al tempo in cui finisce  l'usufrutto
o di restituirne altre in eguale qualita' e quantita'.