(CODICE CIVILE-art. 996)
                              Art. 996. 
 
                        (Cose deteriorabili). 
 
  Se l'usufrutto comprende cose che, senza consumarsi in  un  tratto,
si  deteriorano  a  poco  a  poco,  l'usufruttuario  ha  diritto   di
servirsene secondo  l'uso  al  quale  sono  destinate,  e  alla  fine
dell'usufrutto e' soltanto tenuto a restituirle nello stato in cui si
trovano.