(CODICE CIVILE-art. 998)
                              Art. 998. 
 
                       (Scorte vive e morte). 
 
  Le scorte vive e morte di un  fondo  devono  essere  restituite  in
eguale quantita' e qualita'. L'eccedenza o la deficienza di esse deve
essere  regolata  in  danaro,  secondo  il  loro  valore  al  termine
dell'usufrutto.