(CODICE CIVILE-art. 999)
                              Art. 999. 
 
              (Locazioni concluse dall'usufruttuario). 
 
  Le locazioni concluse dall'usufruttuario, in corso al  tempo  della
cessazione dell'usufrutto, purche' constino da  atto  pubblico  o  da
scrittura privata di data certa anteriore, continuano per  la  durata
stabilita,   ma   non   oltre   il   quinquennio   dalla   cessazione
dell'usufrutto. 
 
  Se la cessazione dell'usufrutto avviene per la scadenza del termine
stabilito, le locazioni non durano in ogni caso se non per l'anno, e,
trattandosi di fondi rustici dei  quali  il  principale  raccolto  e'
biennale o triennale, se non per il biennio o triennio che  si  trova
in corso al tempo in cui cessa l'usufrutto.