Art. 835 
 
                             Concessioni 
 
1. Le concessioni sono definitive se riportate nell'ordine del giorno
o rese altrimenti pubbliche. 
2. La croce e il nastro sono distribuiti gratuitamente a  coloro  che
ottengono la concessione. 
3.  Le  autorita'  che   procedono   all'assegnazione   della   croce
mensilmente ne danno avviso al Ministero della difesa,  che  segna  a
ruolo i decorati.