Art. 835 Concessioni 1. Le concessioni sono definitive se riportate nell'ordine del giorno o rese altrimenti pubbliche. 2. La croce e il nastro sono distribuiti gratuitamente a coloro che ottengono la concessione. 3. Le autorita' che procedono all'assegnazione della croce mensilmente ne danno avviso al Ministero della difesa, che segna a ruolo i decorati.