Art. 590. Liberta' sindacali 1. Le liberta' sindacali sono disciplinate dagli articoli 54 e 55 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, ivi richiamata, e dalle disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 45 del richiamato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Fino alla stipulazione dell'apposito accordo previsto dall' articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 si osservano, in materia di aspettative e permessi sindacali, le disposizioni degli articoli 591 e 592.
Note all'art. 590: - L'art. 54 del D. Lgs. n. 29/1993 demanda alla contrattazione collettiva la determinazione dei limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico nonche' la definizione dei tempi e modalita' per l'applicazione, in materia, della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni. Lo stesso articolo detta inoltre norme in materia di ripartizione delle aspettative tra le organizzazioni sindacali. - Il testo dell'art. 55 del D. Lgs. n. 29/1993 e' il seguente: "Art. 55 (Disciplina del rapporto di lavoro). - 1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e' disciplinato secondo le disposizioni dell'art. 2, comi 2, 3 e 4. 2. La legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti". - L'art. 45 del D. Lgs. n. 29/1993 detta norme in materia di contrattazione nel pubblico impiego prevedendo, tra l'altro, contratti collettivi quando, contratti nazionali di comparto e contratti collettivi decentrati.