Art. 592. 
                         Permessi sindacali 
  1. Fino  alla  definizione  degli  accordi  di  cui  al  comma  11,
dell'articolo 591, si applicano, in  materia  di  permessi  sindacali
annuali retribuiti le disposizioni di cui alla legge 11  agosto  1991
n. 262. 
  2. Fino alla medesima data, al personale che usufruisce di permessi
annuali retribuiti si applicano in materia di  trattamento  economico
le disposizioni contenute nell'articolo 591. 
  3. L'effettiva utilizzazione dei  permessi  sindacali  deve  essere
certificata   al   capo   del   personale   dell'amministrazione   di
appartenenza da parte della struttura sindacale presso  la  quale  e'
stato utilizzato il permesso.  E'  vietato  il  cumulo  dei  permessi
sindacali giornalieri ed orari. 
 
          Nota all'art. 592:
             - La legge n. 262/1991 detta disposizioni in materia  di
          "permessi  sindacali  annuali e in materia di personale del
          comparto scuola".