Art. 594. Ritenute per contributi sindacali 1. Il personale ha facolta' di rilasciare delega esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il diposto di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. 2. La delega ha validita' dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all'amministrazione di appartenenza e alla organizzazione sindacale interessata. 3. Le trattenute operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti, in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate alle stesse organizzazioni secondo modalita' da concordare. 4. In caso di modifica delle misure percentuali della trattenuta stabilita dagli organismi statutari delle organizzazioni sindacali, il dipendente ha facolta' di revocare la delega con effetto dalla data di decorrenza della modifica, purche' notifichi la revoca alle organizzazioni sindacali entro il termine dei trenta giorni dalla data in cui e' stata resa pubblica la modifica stessa.
Nota all'art. 594: - Il testo dell'art. 70 del testo unico approvato con D.P.R. n. 180/1950 e' il seguente: "Art. 70. (Limiti nel caso di concorso di cessione e delegazione). - Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non puo' superarsi il limite della meta' dello stipendio o salario se non quando l'amministrazione dalla quale l'impiegato o il salariato dipende ne riconosca la necessita' e dia il suo assenso. Per i pensionati l'assenso e' dato dall'amministrazione alla quale fa carico la pensione".