Art. 597. 
                 Commissioni provinciali e regionali 
 
  1. Presso ogni ufficio provinciale si costituisce  una  commissione
sindacale  di  cui  fa  parte  un  rappresentante  per  ciascuno  dei
sindacati piu' rappresentativi, che organizzano su scala nazionale le
categorie   del   personale   direttivo,   docente,    educativo    e
amministrativo  tecnico   ed   ausiliario   delle   scuole   materne,
elementari, secondarie, artistiche e delle istituzioni educative. 
  2. Il provveditore agli studi, ogni qualvolta si proceda in  ordine
alle materie sotto indicate, convoca prima la commissione di  cui  al
comma 1 per esporre alla stessa gli elementi conoscitivi  concernenti
la situazione degli organici e i criteri generali  ai  quali  intende
attenersi per l'adeguamento dei medesimi per le nomine in  ruolo  del
personale docente, educativo e amministrativo, tecnico ed ausiliario,
per  la  mobilita'  di  detto  personale,  per  la  formazione  delle
graduatorie   provinciali   del   personale    docente,    educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo per  le  procedure
di conferimento delle supplenze. 
  3. La commissione, tenuto conto degli elementi conoscitivi  forniti
dal provveditore agli studi, formula proprie osservazioni e  proposte
entro il termine massimo di sei giorni. 
  4. I membri della commissione hanno diritto ad avere in visione gli
atti utili alla  determinazione  degli  elementi  conoscitivi  e  dei
criteri generali di cui al secondo comma. 
  5. Le graduatorie provinciali compilate per il  conferimento  delle
supplenze o ad altri fini sono pubblicate dai provveditori agli studi
in tutte le scuole sede  di  distretto  o  in  scuole  opportunamente
scelte ed in tempo utile indicate. 
  6. Presso ciascun ufficio scolastico regionale si  costituisce  una
commissione  sindacale  con  i   criteri   di   composizione   e   di
funzionamento previsti  dal  presente  articolo,  in  relazione  alle
attribuzioni conferite ai sovrintendenti scolastici. 
  7. Ai sensi dell'articolo 48 del  decreto  legislativo  3  febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, la contrattazione collettiva
definisce nuove forme  di  partecipazione  delle  rappresentanze  del
personale, sostitutive di quella stabilita dai commi precedenti. 
 
          Nota all'art. 597:
             - Il  testo  dell'art.  48  del  D.Lgs.  n.  29/1993,  e
          successive modificazioni, e' il seguente:
             "Art.   48.   (Nuove   forme   di   partecipazione  alla
          organizzazione del lavoro). - 1. In attuazione dell'art. 2,
          comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992,  n.  421,
          la  contrattazione  collettiva  definisce  nuove  forme  di
          partecipazione delle rappresentanze del personale  ai  fini
          della   organizzazione  del  lavoro  nelle  amministrazioni
          pubbliche di cui all'art. 1,  comma  2.  Sono  abrogate  le
          norme  che  prevedono  ogni  forma di rappresentanza, anche
          elettiva, del personale  nei  consigli  di  amministrazione
          delle  predette  amministrazioni  pubbliche,  nonche' nelle
          commissioni  di  concorso.  La  contrattazione   collettiva
          nazionale  indichera'  forme  e procedure di partecipazione
          che sostituiranno commissioni del personale e organismi  di
          gestione, comunque denominati".