(Codice della navigazione-art. 1023)
                             Art. 1023. 
               (Privilegi sull'aeromobile e sul nolo). 
 
  Sono privilegiati sull'aeromobile, sul nolo del viaggio durante  il
quale e' sorto il credito, sulle pertinenze e sulle parti  separabili
dell'aeromobile  nei  limiti  fissati  nell'articolo  1029,  e  sugli
accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio: 
  1° le spese giudiziali dovute allo  Stato  o  fatte  nell'interesse
comune dei creditori per atti conservativi sull'aeromobile o  per  il
processo di esecuzione; i diritti di aeroporto, gli altri  diritti  e
le  tasse  della  medesima  specie;  le  spese  di  custodia   e   di
conservazione dell'aeromobile  dopo  l'arrivo  nel  luogo  di  ultimo
approdo; 
  2° i crediti derivanti dal contratto di  lavoro  del  personale  di
volo; 
  3°  i  crediti  per  le   somme   anticipate   dall'amministrazione
aeronautica o dall'autorita'  consolare  per  il  mantenimento  e  il
rimpatrio dei componenti dell'equipaggio; i  crediti  per  contributi
obbligatori dovuti ad istituti di previdenza e di assistenza  sociale
per il personale di volo; 
  4° le indennita' e i compensi di assistenza e di salvataggio; 
  5° le  indennita'  per  danni  a  terzi  sulla  superficie,  quando
l'esercente non abbia contratta o mantenuta in vigore l'assicurazione
obbligatoria;  le  indennita'  per  l'urto  di  aeromobile   previsto
nell'articolo 974; le indennita' per morte e per lesioni personali ai
passeggeri ed agli equipaggi e quelle per perdita o avarie del carico
o del bagaglio; 
  6° i crediti derivanti  da  contratti  stipulati  o  da  operazioni
eseguite, in virtu' dei suoi poteri  legali,  dal  comandante,  anche
quando  sia  esercente  dell'aeromobile,  per   le   esigenze   della
conservazione dell'aeromobile ovvero della continuazione del viaggio.