Art. 1023.
(Privilegi sull'aeromobile e sul nolo).
Sono privilegiati sull'aeromobile, sul nolo del viaggio durante il
quale e' sorto il credito, sulle pertinenze e sulle parti separabili
dell'aeromobile nei limiti fissati nell'articolo 1029, e sugli
accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio:
1° le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse
comune dei creditori per atti conservativi sull'aeromobile o per il
processo di esecuzione; i diritti di aeroporto, gli altri diritti e
le tasse della medesima specie; le spese di custodia e di
conservazione dell'aeromobile dopo l'arrivo nel luogo di ultimo
approdo;
2° i crediti derivanti dal contratto di lavoro del personale di
volo;
3° i crediti per le somme anticipate dall'amministrazione
aeronautica o dall'autorita' consolare per il mantenimento e il
rimpatrio dei componenti dell'equipaggio; i crediti per contributi
obbligatori dovuti ad istituti di previdenza e di assistenza sociale
per il personale di volo;
4° le indennita' e i compensi di assistenza e di salvataggio;
5° le indennita' per danni a terzi sulla superficie, quando
l'esercente non abbia contratta o mantenuta in vigore l'assicurazione
obbligatoria; le indennita' per l'urto di aeromobile previsto
nell'articolo 974; le indennita' per morte e per lesioni personali ai
passeggeri ed agli equipaggi e quelle per perdita o avarie del carico
o del bagaglio;
6° i crediti derivanti da contratti stipulati o da operazioni
eseguite, in virtu' dei suoi poteri legali, dal comandante, anche
quando sia esercente dell'aeromobile, per le esigenze della
conservazione dell'aeromobile ovvero della continuazione del viaggio.