(Codice della navigazione-art. 1024)
                             Art. 1024. 
                  (Privilegi sulle cose caricate). 
 
  Sono privilegiati sulle cose caricate: 
  1° le spese giudiziali dovute allo  Stato  o  fatte  nell'interesse
comune dei creditori per  atti  conservativi  sulle  cose  o  per  il
processo di esecuzione; 
  2° i diritti doganali dovuti sulle cose nel luogo di consegna; 
  3° le indennita' ed i compensi per assistenza e salvataggio; 
  4° i crediti derivanti dal  contratto  di  trasporto,  comprese  le
spese di scaricazione ed il fitto dei magazzini  nei  quali  le  cose
scaricate sono depositate.