Art. 1024.
(Privilegi sulle cose caricate).
Sono privilegiati sulle cose caricate:
1° le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse
comune dei creditori per atti conservativi sulle cose o per il
processo di esecuzione;
2° i diritti doganali dovuti sulle cose nel luogo di consegna;
3° le indennita' ed i compensi per assistenza e salvataggio;
4° i crediti derivanti dal contratto di trasporto, comprese le
spese di scaricazione ed il fitto dei magazzini nei quali le cose
scaricate sono depositate.