(Codice della navigazione-art. 1026)
                             Art. 1026. 
                              (Rinvio). 
 
  Per  quanto  non  e'  disposto  in  questo  capo  si  applicano  le
disposizioni degli articoli 549 a 551; 553 a 555; 556 primo, secondo,
quarto e quinto comma, 557 a 560; 562 a 564.