(CODICE CIVILE-art. 1001)
                             Art. 1001. 
 
         (Obbligo di restituzione. Misura della diligenza). 
 
  L'usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo
diritto,  al  termine  dell'usufrutto,  salvo  quanto   e'   disposto
dall'art. 995. 
 
  Nel godimento della cosa egli deve  usare  la  diligenza  del  buon
padre di famiglia.